Riforma del lavoro sportivo: cosa prevede e a che fa riferimento

Le ultime sulla riforma del lavoro sportivo: rinvio, cosa prevede e a quali prestazioni fa riferimento al momento della sua approvazione

Redazione
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La riforma del lavoro sportivo, rinviata al 1/7/23, prevede l’abrogazione delle collaborazioni sportive dilettantistiche e la qualificazione, come lavoratori sportivi di tutti gli operatori che svolgono la loro prestazione sportiva a fonte di un corrispettivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico.

La riforma interviene anche sulla disciplina delle collaborazioni amministrativo-gestionali. Quest’ultime non ricadono nell’alveo dei rapporti di lavoro sportivo, così come previsti dal D.lgs. 36/2021. Pertanto, nel caso in cui tali rapporti presentassero chiari indici di subordinazione, alle relative prestazioni dovranno essere applicate le regole generali, anche sotto l’aspetto fiscale e contributivo, del rapporto di lavoro subordinato.

Pallone Serie B @Livephotosport
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Contributi e prestazioni

La natura di tali prestazioni, infatti, non sembra essere compatibile con i requisiti essenziali del lavoro genuinamente autonomo. Il D.lgs. 36/2021 prevede che i rapporti in esame possano essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Per quanto riguarda la disciplina fiscale e contributiva si applicheranno le medesime regole delle co.co.co. sportive, anche con riferimento alle soglie di esenzione (rispettivamente 15.000 e 5.000 euro).

I contributi previdenziali e assistenziali versati non concorreranno a formare il reddito dei collaboratori a fini tributari. A tali collaborazioni non si applicherà la regola della presunzione delle 18 ore prevista per i rapporti di lavoro sportivo, così come non si applicherà il divieto di recupero contributivo per il passato. Non saranno inquadrabili nei rapporti di lavoro sportivo nemmeno le prestazioni effettuate da custodi e magazzinieri, le quali dovranno essere disciplinate dalle regole ordinarie.

Stadio Maradona (Napoli) @Livephotosport
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Anche in questo caso, stante la natura di tali prestazioni, pare difficile ipotizzare un inquadramento come lavoro autonomo a p.iva. Nulla vieterà di inquadrare custodi e magazzinieri come volontari nel caso in cui gli stessi esercitassero l’attività a titolo gratuito. Peraltro, è opportuno ricordare che nemmeno oggi sarebbe possibile retribuire tali prestazioni con il compenso sportivo, come chiarito recentemente dall’Interpello n. 189/22 dell’Agenzia delle Entrate. Ad esse dovrebbero applicarsi – a prescindere dalla Riforma – le regole generali dei rapporti di lavoro.

A cura dell’avv. Claudio Russo, esperto di Diritto Sportivo

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