📢 Acerbi-Juan Jesus, il dado è tratto: la decisione sulla squalifica

Il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza sul caso dei presunti insulti razzisti di Acerbi a Juan Jesus in occasione della partita tra Inter e Napoli

Riccardo Siciliano A cura di Riccardo Siciliano

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Dopo un’attesa di oltre una settimana, è arrivata l’attesa decisione sul caso Acerbi-Juan Jesus e sui presunti insulti razzisti rivolti dal centrale azzurro in occasione della partita tra Inter e Napoli. Il Giudice Sportivo, dopo aver richiesto un supplemento di indagine, ha optato per non sanzionare il difensore nerazzurro, che sarà dunque a disposizione di Inzaghi al rientro dalla sosta.

Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove, in una vicenda che ha spinto il ct della Nazionale Luciano Spalletti ad escluderlo dal ritiro dell’Italia per le due amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela e Ecuador.

La motivazione

Questa la nota ufficiale sul caso: “Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Diretto di gara circa gli accadimenti in campo rappresentati all’arbitro medesimo, che riferiva quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Acerbi“.

“Rilevato che la condotta discriminatori per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi“.

“Rilevato che nella fattispece la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta la profa dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispece il livello minimo ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata; di non applicare le sanzioni previste dall’art.28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi“.

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